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Concordato Preventivo BiennaleConcordato preventivo biennale – Soggetti interessati

9 Ottobre 2024
SOGGETTI INTERESSATI

Con il D.Lgs.13/2024, il Governo ha introdotto uno strumento che consente ai contribuenti di definire il reddito imponibile del biennio 2024-2025 sulla base dei dati dichiarati nell’anno 2023 e nei precedenti.

I benefici che si ottengono dall’adesione alla proposta di concordato sono molteplici: tassazione agevolata del maggior reddito, riduzione dei termini di accertamento, esclusione dell’assoggettamento ad alcune tipologie di accertamento, possibilità di sanatoria per gli anni 2018-2022.

I soggetti ammessi alla proposta di concordato sono sia i soggetti IRPEF (titolari di reddito di impresa -ditte individuali e società di persone- e di lavoro autonomo) sia dai soggetti IRES (società di capitali) che svolgono la propria attività in Italia.

In particolare, possono accedervi tutti i contribuenti soggetti agli ISA e quelli in regime forfetario (non rientrano i contribuenti in regime di vantaggio di cui D.L.98/11) per i quali non sussistono le cause di esclusione previste dalla legge.

Il termine per aderire, per l’anno 2023, è il 31.10.2024 (termine di presentazione della dichiarazione dei redditi) ed è stata espressamente esclusa la remissione in bonis.

 

DETERMINAZIONE DEL REDDITO

Con l’adesione al concordato, il contribuente, per il biennio 2024-2025 (soltanto per il 2024 per i contribuenti forfetari), dichiarerà il reddito imponibile determinato dalla Agenzia delle Entrate sulla base del reddito dichiarato nell’anno 2023 e dei dati in possesso dell’Amministrazione finanziaria, quindi, il reddito soggetto a tassazione non sarà quello effettivo, ma quello proposto in sede di adesione al CPB.

Esempio:
Reddito proposto 2024: € 100.000
Reddito effettivo 2024: € 120.000.

Il reddito soggetto a tassazione sarà quello concordato in sede di accettazione della proposta, ossia € 100.000.

Il reddito soggetto a tassazione sarà sempre quello proposto in sede di accettazione della proposta anche quando il reddito effettivo è inferiore a quello concordato.

Poiché la proposta di concordato viene fatta sulla base del reddito derivante dalla gestione caratteristica, il legislatore ha previsto che alcune componenti straordinarie devono essere escluse dal reddito utilizzato per la definizione della proposta di concordato.

Per quanto riguarda il reddito di lavoro autonomo, non si considerano le plusvalenze e minusvalenze, i redditi di partecipazione ed i corrispettivi conseguiti a seguito di cessione della clientela.

Per quanto riguarda il reddito di impresa, non si considerano le plusvalenze e minusvalenze, le sopravvenienze attive e passive, i redditi di partecipazione e le perdite su crediti.

 

Esempio:
ANNO 2023
Ricavi caratteristici € 100.000
Plusvalenze € 50.000
Costi caratteristici € 50.000
Reddito netto € 100.000

Reddito utilizzato ai fini della proposta di concordato € 50.000, ossia il reddito netto meno l’importo delle plusvalenze.

(Le perdite fiscali subite negli anni precedenti e negli anni del CPB, possono essere portata in deduzione dei redditi dei periodi di imposta oggetto di concordato e dai successivi.)

In ogni caso, il reddito minimo da dichiarare non può essere inferiore a € 2.000,00 (sia ai fini Ires che Irap).

Il reddito concordato è quello che nel biennio 2024-2025 verrà soggetto a tassazione sia ai fini dele imposte dirette e Irap e sia ai fini contributivi.

E’ facoltà del contribuente, in ogni caso, versare i contributi previdenziali sul reddito effettivamente conseguito, se maggiore rispetto a quello concordato.

Come già detto, la proposta di concordato ha effetto soltanto ai fini delle imposte dirette ed Irap, non ha alcun effetto ai fini IVA, la quale verrà determinata nei modi ordinari.

 

TASSAZIONE

Il maggior reddito proposto in sede di accettazione della proposta concordataria può essere assoggettato ad una flat tax variabile in base al punteggio ISA conseguito nel 2023, precisamente:

  • Punteggio ISA 8/10, aliquota 10%;
  • Punteggio ISA 6/7,9 aliquota 12%;
  • Punteggio ISA fino a 5,9, aliquota 15%.

 

Per i forfetari le aliquote sono

  • 10%
  • 3% nel caso di inizio di nuove attività (art.1, c.65, legge forfetari).
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