CESSAZIONE-DECADENZA
L’adesione al CPB cessa i suoi effetti se si verifica una causa di cessazione o di decadenza.
La differenza fra le due tipologie di cause è notevole in quanto in presenza di una causa di cessazione il concordato cessa di produrre i suoi effetti dall’anno in cui detta causa si è verifica, mentre le cause di decadenza determinano il venir meno della proposta concordataria ad origine, quindi, come se non fosse mai avvenuta.
Cause di cessazione
Le cause di cessazione previste per i forfetari sono:
- conseguimento di ricavi per un importo superiore a € 150.000,00;
- presenza di circostanze eccezionali che hanno determinato la riduzione dei redditi e del valore della produzione in misura superiore al 30% di quelli oggetto di concordato. (Le circostanze eccezionali sono: stato di emergenza per eventi calamitosi, danni o inagibilità dei locali, danni alle scorte di magazzino tali da causare la sospensione del ciclo produttivo, sospensione/interruzione dell’attività, sospensione attività per fini amministrativi (in presenza di una di queste cause viene applicata una riduzione del reddito che varia dal 10 al 30%);
- Modifica/cessazione dell’attività negli anni oggetto di concordato. Nei casi di modifica, purchè si tratti di attività che determinano l’applicazione di un diverso coefficiente di redditività;
per i soggetti ISA:
- conseguimento di ricavi per un importo superiore a € 7.746.853;
- presenza di circostanze eccezionali che hanno determinato la riduzione dei redditi e del valore della produzione in misura superiore al 30% dei ricavi dichiarati. (Le circostanze eccezionali sono: stato di emergenza per eventi calamitosi, danni o inagibilità dei locali, danni alle scorte di magazzino tali da causare la sospensione del ciclo produttivo, sospensione/interruzione dell’attività, sospensione attività per fini amministrativi (in presenza di una di queste cause viene applicata una riduzione del reddito che varia dal 10 al 30%);
- Modifica/cessazione dell’attività negli anni oggetto di concordato. Nei casi di modifica, purchè si tratti di attività che determinano l’applicazione di un diverso codice ISA;
Cause di decadenza
Le cause di decadenza sono:
- emersione, a seguito di accertamento negli anni oggetto di concordato, di attività non dichiarata o passività non deducibili per un importo superiore al 30% dei ricavi dichiarati;
- comunicazione inesatta dei dati ISA tali da determinare un minor reddito oggetto di concordato per un importo superiore al 30%(sanabile con ravvedimento);
- presentazione di una dichiarazione integrativa per l’anno 2023 che determina una modifica dell’imponibile o dei dati rilevanti ai fini ISA (purchè determini un aumento dei ricavi del 30%);
- indicazione nella dichiarazione dei redditi di dati non corrispondenti a quelli utilizzati per la definizione della proposta di concordato;
- Mancata presentazione di una dichiarazione dei redditi nel triennio precedente il concordato (2021-2023);
- Condanna per uno dei reati tributari di cui al D.L.74/2000 (sanabile con ravvedimento), false comunicazioni sociali, riciclaggio, impiego di denaro di provenienza illecita e autoriciclaggio (per il primo anno di applicazione, la causa è esclusa nel triennio 2021/2023)
- Percepimento di redditi esenti o detassati in misura maggiore al 40% di quelli complessivamente conseguiti
- Adesione al regime forfettario (2024)
- Presenza di operazioni straordinarie o modifica della compagine societaria negli anni oggetto di concordato
- Presenza di debiti per tributi e contributi superiori a € 5.000,00
- Omessi versamenti sui redditi oggetto di concordato (sanabile con ravvedimento)
- Violazione relative all’invio dei corrispettivi/ricevute fiscali/scontrini(negli anni oggetto di concordato)
- Mancata esibizione della documentazione contabile(negli anni oggetto di concordato)
- Omessa installazione o manomissione dei misuratori fiscali(negli anni oggetto di concordato)
- Omessa presentazione delle dichiarazioni fiscali(negli anni oggetto di concordato)
In caso di decadenza dal concordato, le imposte e i contributi sono determinati tenendo conto del reddito concordato se maggiore di quello effettivo.