⚠ Le Ordinanze 5 luglio 2023, n°19039, 13 luglio 2023, n°19584 e 18 luglio 2023, n°20896 della Suprema Corte di cassazione hanno suscitato non poca preoccupazione in quella parte dell’avvocatura usualmente dedita alla difesa avanti la Corte di legittimità.
Gli Ermellini sono tornati, per l’ennesima volta, ad occuparsi dei requisiti di validità della procura speciale rilasciata ex art. 365 c.p.c., manifestando un approccio forse eccessivamente formalistico all’argomento.
Atteso che alla nullità della procura speciale ex art. 365 c.p.c. consegue la inammissibilità del ricorso o del controricorso per cassazione, appare opportuno individuare condotte precauzionali da seguire, in attesa che sulla questione intervenga l’ennesima pronuncia della Sezioni Unite della Corte di cassazione sollecitata da due dei provvedimenti citati.
I temi posti dalle recenti pronunce della Suprema Corte
📌 Ordinanza interlocutoria 5 luglio 2023, n°19039.
I Giudici di legittimità hanno ravvisato la esistenza di un contrasto in seno alle Sezioni semplici della Corte circa la definizione dei limiti all’esercizio del potere del difensore di certificazione della autografia della sottoscrizione del proprio assistito alla luce del paradigma normativo di cui agli artt. 83 e 365 c.p.c. e 2703 c.c..
La Suprema Corte ha individuato un orientamento più rigoroso (da ultimo Cass. 4 aprile 2023, n°9271), secondo cui il potere del difensore di certificare l’autenticità della sottoscrizione sussiste solo contestualmente (sia dal punto di vista spaziale che temporale) alla redazione dell’atto processuale cui la procura speciale si riferisce, e che ha giudicato nulla la procura conferita in luogo e data diversa da quelli indicati in seno all’atto processuale, con conseguente inammissibilità dello stesso.
Di contro, un altro filone della Giurisprudenza di legittimità ha affermato, senza mezzi termini, che il requisito della contestualità (spaziale e temporale) del conferimento della procura e dell’autenticazione della relativa sottoscrizione alla redazione dell’atto cui si riferisce non è un requisito previsto dall’art. 83 c.p.c. ai fini della validità della procura.
📌 Ordinanza interlocutoria 13 luglio 2023, n°19584
La Suprema Corte di cassazione ha ritenuto priva del requisito di specialità la procura rilasciata su supporto analogico, non contenente alcun specifico riferimento al giudizio di legittimità o al provvedimento impugnato, relativa ad un ricorso per cassazione nativo digitale, insieme al quale è stata notificata a mezzo PEC e successivamente depositata telematicamente nel fascicolo informatico.
In estrema sintesi, nel caso esaminato, ai fini della verifica della sussistenza del requisito di specialità i Giudici di legittimità hanno ritenuto non potersi fare ricorso al principio sancito da Cass. SS.UU. n°35607/2022, secondo cui in presenza di procura dal contenuto generico il requisito della specialità ex art. 365 c.p.c. sarebbe integrato dalla collocazione “topografica” della procura (in calce, a margine, o materialmente congiunta all’atto), perchè l’art. 83 III comma c.p.c. non contemplerebbe l’ipotesi di congiunzione materiale tra atto processuale nativo digitale e procura speciale rilasciata su supporto analogico.
La questione della eventuale estensione dei principi sanciti dalla decisione della Sezioni Unite n°35607/2022 appena ricordata è stata nuovamente demandata all’esame del Massimo Consesso della Suprema Corte di cassazione.
📌 Ordinanza 18 luglio 2023, n°20896
La Suprema Corte di cassazione ha ritenuto priva del requisito di specialità la procura rilasciata su foglio separato e materialmente congiunta al ricorso per cassazione, contenente riferimenti ad attività tipiche dei giudizi di merito, ed al contempo priva di riferimenti al provvedimento impugnato ovvero al conferimento del potere di proporre ricorso per cassazione.
Possibili condotte precauzionali in attesa della pronuncia delle Sezioni Unite
A prescindere da ogni giudizio nel “merito” sui provvedimenti dianzi citati ed in attesa della pronuncia delle Sezioni Unite, appare opportuno individuare accorgimenti nella redazione della procura speciale ex art. 365 c.p.c., per evitare di incappare in una pronuncia di inammissibilità dettata da un’interpretazione eccessivamente formalistica del quadro normativo.
In proposito, occorre premettere che, a seguito della istituzionalizzazione del deposito esclusivamente telematico degli atti anche nel giudizio di legittimità, gli atti processuali e la procura speciale dovranno essere sempre firmati digitalmente dal difensore, tanto nel caso di deposito di atti nativi digitali quanto in caso di deposito di copie informatiche di atti analogici.
Fatta questa precisazione, si può provare ad individuare quali accorgimenti possano silenziare i campanelli di allarme accesi dalle sopra ricordate decisione della Corte di cassazione.
Sul requisito di specialità della procura.
Al fine di evitare contestazioni circa la carenza del requisito di specialità della procura ex art. 365 c.p.c., senza dubbio l’accorgimento più semplice (e forse scontato) è quello di inserire in seno alla procura espressi riferimenti al provvedimento impugnato ed al conferimento al difensore del potere di proporre ricorso per cassazione ovvero di resistervi.
Tali riferimenti, certamente utilizzati dalla maggioranza degli avvocati cassazionisti, consentono di individuare in maniera inequivoca che il mandato è conferito per il giudizio di legittimità e di risolvere a monte ogni possibile dubbio circa la specialità della procura.
Sull’esercizio del potere di certificazione di autenticità della sottoscrizione.
Premesso che ad avviso di chi scrive il tenore letterale dell’art. 83 III comma c.p.c. non prevede che il potere di certificazione della autenticità della sottoscrizione da parte del difensore sussiste sono in ipotesi di contestualità spazio-temporale tra redazione dell’atto e della procura, e, quindi, al solo fine di evitare di incappare in giudizi ultra formalistici si potrebbe immaginare di adottare le seguenti precauzioni:
– nella procura speciale non indicare né data né luogo del conferimento; la procura si presumerà rilasciata in data anteriore all’atto (ricorso o controricorso) che la contiene (cfr. Cass. n. 35466/2021);
– in ipotesi di atto processuale e procura speciale entrambi nativi digitali, firmare digitalmente e contestualmente atto processuale e procura speciale, avendo avuto l’accortezza di indicare in calce all’atto processuale la stessa data che risulterà dalla firma digitale;
– in ipotesi di atto processuale nativo digitale e procura speciale rilasciata su supporto analogico, firmare digitalmente il ricorso e la procura con la stessa data, avendo avuto anche in questo caso l’accortezza di indicare in calce all’atto processuale la stessa data che risulterà dalla firma digitale;
– in ipotesi di atto processuale e procura speciale entrambi in formato analogico, sarebbe opportuno fare in modo che le firme digitali apposte sulle copie informatiche degli atti abbiano la stessa data indicata in seno all’atto processuale.